Ingegneria Senza Frontiere

Padova  


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Statuto

 


ARTICOLO 1

Denominazione

  1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Padova", in breve denominabile anche come "ISF-PD" o “l ’associazione”.
  1. La sede sociale viene eletta in Padova, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova, via Loredan 20, presso l’ufficio delle Rappresentanze Studentesche.

L’associazione può costituire sedi secondarie, ed ha durata illimitata.

 

ARTICOLO 2

Finalità e oggetto sociale

  1. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. Il funzionamento e la struttura dell'associazione sono democratici.
  1. L'associazione opera per la solidarietà e la cooperazione con i popoli dei paesi in via di sviluppo.
  2. Le sue attività sono in particolar modo finalizzate a:
    1. 'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi;

b)       La promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l'associazione nasce sia a quelle in cui intende operare;

c)       La promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.  

  1. L'associazione, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella Carta Internazionale dei Principi di Ingegneria Senza Frontiere.
  1. L'associazione si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare:

a)       L'associazione si rende disponibile alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti;

b)       L'associazione intende svolgere attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile mediante:

- formazione

- consulenza

- progettazione

- sostegno alla ricerca

c)       L'associazione si propone di divulgare le proprie conoscenze ed attività;

d)       L'associazione intende promuovere attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l'arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse.  

 

ARTICOLO 3

Aderenti  

  1. Sono definiti aderenti all'associazione coloro i quali sottoscrivono senza riserve il presente statuto all’atto di adesione e versano la quota annuale associativa.
  1. L'iscrizione decorre dalla data di pagamento della quota e termina allo scadere dell’anno solare in corso.
  1. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

a. dimissioni volontarie;

b. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

  1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a prestare lavoro sulla base delle proprie disponibilità e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
  1. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

ARTICOLO 4

Organi

  1. Sono organi dell'associazione:
    • l'Assemblea;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente.
    • il Segretario;
    • il Tesoriere;
    • il Vice Presidente.

ARTICOLO 5

Assemblea

  1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti iscritti all'associazione.
  1. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 7 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
  1. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
  1. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
  1. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14, 15.
  1. L'assemblea ha i seguenti compiti:

a)      eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

b)      approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

c)      approvare il bilancio preventivo;

d)      approvare il bilancio consuntivo;

e)      approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;

f)       decidere lo scioglimento dell ’associazione cosí come al successivo articolo 15;

g)      approvare l'ammontare dei contributi a carico degli aderenti.

 

ARTICOLO 6

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dagli aderenti eletti dall’assemblea nel numero da essa stabilito.
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 1 volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno i 2/3 dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
  1. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni
  1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
    2. sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    3. stabilire la quota associativa per l’anno a venire;
    4. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    5. assumere l'eventuale personale;
    6. eleggere al suo interno il Presidente il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
    7. valutare l ’eventuale indegnità di un aderente;
    8. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 7

Presidente

  1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
  1. Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.
  1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
  1. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
  1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza.
  1. Il Presidente provvede all'osservanza dei regolamenti.

 

ARTICOLO 8

Segretario

  1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

a)      provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

b)      provvede al disbrigo della corrispondenza;

c)      è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea e Consiglio Direttivo;

d)      é a capo del personale.

 

ARTICOLO 9

Tesoriere

  1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
  1. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  1. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 10

Gratuità e durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
  1. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
  1. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti su chiamata del Consiglio Direttivo per cooptazione.

 

ARTICOLO 11

Risorse economiche

  1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a)      quote associative e contributi degli aderenti;

b)      contributi dei privati;

c)      contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

d)      contributi di organismi internazionali;

e)      donazioni e lasciti testamentari;

f)        rimborsi derivanti da convenzioni;

g)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h)      rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.  

  1. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
  1. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.
  1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  1. L'associazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l'elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.

 

ARTICOLO 12

Quota sociale

  1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
  1. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ARTICOLO 13

Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  1. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  1. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

 

ARTICOLO 14

Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci.
  1. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'assemblea.

 

ARTICOLO 15

Scioglimento

  1. L'associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata.
  1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei due terzi dei soci e col voto favorevole di tre quarti (arrotondando per eccesso) dei presenti.
  1. In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di promozione sociale.

 

ARTICOLO 16

Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

 

 

 

 


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